(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 5 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di eta' 1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia per il pensionamento nel pubblico impiego, i dipendenti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie regionali e le aziende ospedaliere, sono collocati a riposo d'ufficio dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 2. I competenti organi della Regione, degli enti o delle aziende di cui al comma 1, possono accettare, per motivate esigenze d'ufficio, la domanda di trattenimento in servizio del dipendente, che deve essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fino a un massimo di due anni dall'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio. 3. Gli organi competenti devono, almeno tre mesi prima il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', dare risposta alle richieste pervenute. 4. I due anni successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sono concessi comunque nei casi previsti dall'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8.