(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48
                         del 5 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre
                 il sessantacinquesimo anno di eta'
 
  1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia  per  il
pensionamento nel pubblico impiego, i dipendenti della Regione, degli
enti  e  delle  aziende  regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
regionali e le aziende ospedaliere, sono collocati a riposo d'ufficio
dal mese successivo al  compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
eta'.
  2. I competenti organi della Regione, degli enti o delle aziende di
cui  al  comma 1, possono accettare, per motivate esigenze d'ufficio,
la domanda di trattenimento in  servizio  del  dipendente,  che  deve
essere   presentata   almeno   sei  mesi  prima  del  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta',  fino  a  un  massimo  di  due  anni
dall'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio.
  3.   Gli  organi  competenti  devono,  almeno  tre  mesi  prima  il
compimento del sessantacinquesimo anno di eta',  dare  risposta  alle
richieste pervenute.
  4.  I due anni successivi al compimento del sessantacinquesimo anno
di eta', sono concessi comunque nei casi previsti dall'art. 75  della
legge  regionale  9  agosto  1973, n. 33, come modificato dall'art. 1
della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8.